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I DS non hanno poteri illimitati

Politeia Scuola

18 nov 2018

Corte D’Appello di Bologna: Il D.S. non può comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per i docenti. Sentenza n. 819/2018 Pubbl.il 26/09/2018 (RG n. 614/2017)

Grande vittoria del nostro sindacato “Politeia Scuola”


Corte D’Appello di Bologna: Il D.S. non può comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per i docenti.


Sentenza n. 819/2018 Pubbl. il 26/09/2018 (RG n. 614/2017)


Cari colleghi,


ha dell’incredibile — ma è tutta vera — la storia della nostra iscritta che si è trovata nel lontano 2013 destinataria del provvedimento d’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni da parte del Dirigente Scolastico di un I.C. di Castelfranco Emilia nel Modenese.


Sembrava tutto finito, quando il giudice del lavoro del Tribunale di Modena in data 12/08/2013, in accoglimento del ricorso della nostra assistita, ha dichiarato la nullità del provvedimento d’irrogazione della sospensione dall’insegnamento per tre giorni, in quanto emesso dal Dirigente Scolastico, anziché dall’ufficio scolastico competente (il Provveditorato).


E invece niente affatto: il Miur, il giorno 05/06/2017, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, (immagino dopo segnalazione da parte del suo ufficio scolastico competente della nostra Provincia) quattro anni dopo, avverso tale sentenza del Tribunale di Modena e contro la nostra iscritta, promosse causa alla Corte D’Appello di Bologna.


Ebbene anche in questo caso la Corte D’Appello di Bologna, il giorno 18/09/2018 ha dato ragione alla nostra assistita, tra l’altro difesa dall’Avv. Cesarano Antonio, Avvocato della nostra associazione Sindacale “Politeia Scuola”, respingendo definitivamente l’appello principale proposto dal Miur, compensando fra le parti le spese del presente grado del giudizio con la seguente sentenza:


“………. è evidente che il D.S. è competente all’irrogazione diretta soltanto delle sanzioni disciplinari della censura e dell’avvertimento scritto; per le infrazioni punibili con sanzione più grave, tra cui quella della sospensione con un massimo edittale “fino a un mese”, il dirigente deve trasmettere la notizia del fatto all’ufficio istituito presso l’ufficio scolastico regionale. La condivisione da parte di questa Corte dell’ermeneutica esaustivamente espressa dal primo Giudice (v. Cass. S.U. sent.n. 642/2015), …comporta il rigetto dell’appello proposto dal Miur.”


Però quello che ancor di più colpisce l’utente contribuente è che l’avvocatura dello stato (l’ente che, per legge, difende prevalentemente lo Stato e le sue varie articolazioni), comunque vadano, nel complesso le controversie che gestisce, non corre nessun rischio “di impresa”, poiché saremo sempre noi contribuenti a pagarla, anche quando lavora contro di noi.

Stesse cose valgono anche per le varie articolazioni dello stato che possono punire o sanzionare impunemente, tanto saranno sempre difesi senza oneri aggiuntivi dall’avvocatura dello stato, pagata con i nostri soldi.


Signori con questa causa promossa alla Corte D’Appello, il Miur attraverso le sue articolazione voleva sancire il diritto alla libertà di scelta dei Dirigenti Scolastici di poter sanzionare (soprattutto i contrastivi) con la sospensione dal servizio fino a 10 giorni.


Invece hanno sancito l’esatto contrario.

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